Il nuovo Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, con i commi 8 e 9 dell’articolo 14, ha apportato la modifica del comma 9, articolo 5 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, fornendo ulteriori casi in cui è possibile andare in deroga all’obbligo di sbocco dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione sopra il tetto dell’edificio e rivedendo le tipologie e le caratteristiche dei generatori che possono scaricare a parete.
È quindi possibile derogare all’obbligo di scarico a tetto:
1. In caso di sostituzione di generatore individuale, installato i data antecedente al 31 agosto 2013, che già scarica a parete o in canna collettiva ramificata, installando un generatore di calore a gas a camera stagna (anche di tipo convenzionale) avente rendimento µ100% > 90 + 2 log Pn (valore previsto gia dal D.P.R. del 2 aprile 2009, n.59);
2. In caso di: - ristrutturazioni di impianti termici individuali esistenti siti in stabili plurifamiliari, qualora non vi siano sistemi di evacuazione a tetto funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione; - presenza di norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento; - presenza di un progettista che attesti ed asseveri l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. installando generatori a gas a condensazione aventi emissioni di NOx ≤ 70 mg/kWh (classe NOx = 5)
3. In caso di installazione di uno o più generatori ibridi compatti, purché essi siano composti almeno da una caldaia a condensazione aventi emissioni di NOx ≤ 70 mg/kWh (classe NOx=5) e da una pompa di calore con µ100% > 90 + 3 log Pn e dotati di una specifica certificazione di prodotto. Relativamente ai requisiti dei generatori ammessi per la deroga il decreto in oggetto elimina qualsiasi riferimento alla quarta classe di NOx (≤ 100 mg/kWh).
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